Art. 63 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 63. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’Articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.


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