Art. 351 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 351. Sull’istanza di cui all’articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Articolo così sostituito dall’Articolo 56, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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