Art. 351 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 351. Sull’istanza di cui all’articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Articolo così sostituito dall’Articolo 56, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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