Articolo 507. L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 507 c.p.c. Codice di Procedura Civile
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