Art. 533 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 533. Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti all’incanto.

Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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