Art. 27 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 27. Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’Articolo 480 terzo comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.


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