Art. 618 bis c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 618 bis. Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’Articolo 615 e dal secondo comma dell’Articolo 617.

Sezione e articolo aggiunti dall’Articolo 3, L. 13 agosto 1973, n. 533.


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