Articolo 644 ter. Prescrizione del reato di usura. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
Articolo aggiunto dall’Articolo 11, L. 7 marzo 1995, n. 108.
Articolo 644 ter. Prescrizione del reato di usura. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
Articolo aggiunto dall’Articolo 11, L. 7 marzo 1995, n. 108.
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