Articolo 732. Omesso avviamento dei minori a lavoro. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.
Art. 732 c.p. Codice Penale
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