Art. 645 c.p. Codice Penale

Articolo 645. Frode in emigrazione. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.


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