Articolo 111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).
(1) L’originario unico comma è stato così modificato dall’Articolo 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall’Articolo 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.