Art. 313 c.p. Codice Penale

Articolo 313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277. 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall’articolo 290, quando è commesso contro l’assemblea costituente ovvero contro le assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia (1).

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia (2).

(1) Con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anzichè alla Corte stessa.

(2) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.


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