Art. 329 c.p. Codice Penale

Articolo 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.


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