Art. 562 c.p. Codice Penale

Articolo 562. Pena accessoria e sanzione civile. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale (1).

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole (2).

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).

(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del primo comma nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato.

(2) Con la sentenza di cui alla nota precedente la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del secondo e del terzo comma.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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