Art. 561 c.p. Codice Penale

Articolo 561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita (1).

(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.


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