Art. 563 c.p. Codice Penale

Articolo 563. Estinzione del reato. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l’annullamento del matrimonio del colpevole adulterino o di concubinato.

L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali (1).

(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.


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