Articolo 298. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.