Art. 347 c.p. Codice Penale

Articolo 347. Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza


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