Articolo 512. Pena accessoria. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l’interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Art. 512 c.p. Codice Penale
Art. 511 »
« Art. 513
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
