Articolo 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sè o degli altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 471 c.p. Codice Penale
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