Articolo 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.