Art. 438 c.p. Codice Penale

Articolo 438. Epidemia. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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