Art. 690 c.p. Codice Penale

Articolo 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila.


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