Art. 499 c.p. Codice Penale

Articolo 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni.


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