Articolo 493 bis. Casi di perseguibilità a querela. I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.