Art. 285 c.p. Codice Penale

Articolo 285. Devastazione, saccheggio e strage. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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