Articolo 675. Collocamento pericoloso di cose. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.
Art. 675 c.p. Codice Penale
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