Articolo 417. Misura di sicurezza. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
Articolo 417. Misura di sicurezza. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
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