Articolo 418. Assistenza agli associati. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.