Articolo 1737. Il contratto di spedizione un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1737 c.c. Codice Civile
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