Articolo 416 ter. Scambio elettorale politico-mafioso. La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1) .
(1) Articolo inserito dall’Articolo 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.