Art. 2808 c.c. Codice Civile

Articolo 2808 Costituzione ed effetti dell’ipoteca. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.


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