Art. 96 c.p. Codice Penale

Articolo 96. Sordomutismo. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d’intendere o di volere.

Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.


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