Articolo 390. Procurata inosservanza di pena. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.