Art. 390 c.p. Codice Penale

Articolo 390. Procurata inosservanza di pena. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.


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