Art. 389 c.p. Codice Penale

Articolo 389. Inosservanza di pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) .

(1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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