Art. 391 c.p. Codice Penale

Articolo 391. Procurata inosservanza di misure di sicurezza. Chiunque procura o agevola l’evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l’evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Se l’evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire quattrocentomila. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387


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