Art. 2563 c.c. Codice Civile

Articolo 2563 Ditta. L’imprenditore (2082) ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’Articolo 2565 (att. 221).


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