Art. 35 bis c.p. Codice Penale

Articolo 35 bis. Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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