Art. 559 c.p. Codice Penale

Articolo 559. Adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1).

Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera (1).

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina (2).

Il delitto è punibile a querela del marito (2).

(1) Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del primo e del secondo comma.

(2) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del terzo e del quarto comma.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 559"