Art. 1242 c.c. Codice Civile

Articolo 1242. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non pu rilevarla d’ufficio.

La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si verificata la coesistenza dei due debiti.


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