Art. 388 ter c.p. Codice Penale

Articolo 388 ter. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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