Art. 17 c.p. Codice Penale

Articolo 17. Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la morte (1) ;

2) l’ergastolo;

3) la reclusione;

4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l’arresto;

2) l’ammenda.

La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.

(1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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