Art. 2686 c.c. Codice Civile

Articolo 2686 Sentenze. Devono essere trascritte, agli effetti dell’Articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell’Articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto.


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