Art. 2413 c.c. Codice Civile

Articolo 2413. Le obbligazioni devono indicare (2633):

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta (2330);

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione;

3) la data della deliberazione dell’assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l’ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite.


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