Art. 2685 c.c. Codice Civile

Articolo 2685 Altri atti soggetti a trascrizione. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell’Articolo 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell’Articolo 2647, l’accettazione dell’eredità e l’acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell’Articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.


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