Art. 2884 c.c. Codice Civile

Articolo 2884 Cancellazione ordinata con sentenza. La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod. Proc. Civ. 586).


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