Art. 1477 c.c. Codice Civile

Articolo 1477. La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla propriet e all’uso della cosa venduta (1527).


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