Art. 2523 c.c. Codice Civile

Articolo 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni. Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L’atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società (2526).


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