Art. 2646 c.c. Codice Civile

Articolo 2646 Trascrizione delle divisioni. Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l’atto di opposizione indicato dall’Articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).


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