Art. 2646 c.c. Codice Civile

Articolo 2646 Trascrizione delle divisioni. Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l’atto di opposizione indicato dall’Articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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