Art. 2522 c.c. Codice Civile

Articolo 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni. L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l’acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.


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