Art. 1468 c.c. Codice Civile

Articolo 1468. Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa pu chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalit di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equit.


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